keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 15 Obbligo di audit
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- audit 5
- gatekeeper 5
- articolo 4
- descrizione 4
- sottoposta 3
- panoramica 2
- paragrafo 2
- servizi 2
- norma 2
- designazione 2
- metodologia 1
- procedura 1
- il 1
- mette 1
- disposizione 1
- pubblico 1
- indagine 1
- fare 1
- tenere 1
- capo 1
- conto 1
- necessità 1
- rispettare 1
- propri 1
- fine 1
- segreti 1
- aziendali 1
- aggiorna 1
- cadenza 1
- almeno 1
- annuale 1
- elaborare 1
- la 1
- lettera g 1
- base 1
- un 1
- presenta 1
- mesi 1
- indipendente 1
- tecniche 1
- profilazione 1
- consumatori 1
- applicate 1
- piattaforma 1
- elencati 1
- esecuzione 1
- decisione 1
- ambito 1
- trasmette 1
- comitato 1
Articolo 15
Obbligo di audit
1. Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o nell'ambito di tali servizi. La Commissione trasmette tale descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati.
2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), al fine di elaborare la metodologia e la procedura dell'audit.
3. Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta ad audit di cui al paragrafo 1. Nel fare ciò, il gatekeeper può tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti aziendali. Il gatekeeper aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale.
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
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